I criteri per valutare i danni alla persona sono antichi quanto i sistemi giuridici, ma la materia ha subito una importante evoluzione per effetto del pensiero medico-legale e medico-sociale. I passi decisivi nell'orientare l'impianto di tutela risarcitoria del valore uomo, nel XIX come nel XX secolo, sono stati compiuti in virtù di impostazioni di maestri che, nella consapevolezza dei problemi attinenti al mondo del diritto, da medici, hanno saputo dare nuove e fondamentali indicazioni che si sono poi affermate nella coscienza giuridica. Il Cazzaniga, con la teoria della capacità lavorativa, seppe allargare i criteri della risarcibilità sino ad allora strettamente coincidenti col principio della prova concreta di un lucro cessante. Per oltre quaranta anni la giurisprudenza ha fatto uso delle categorie concettuali create dal grande autore, sebbene la realtà normativa fosse significativamente mutata, soprattutto per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana col suo art. 32. In coerenza con tale norma il Gerin ha defi nitivamente abbandonato ogni criterio di tipo patrimoniale nello stimare il valore uomo ed anche questa visione si è infine affermata nel mondo del diritto che, nel compendiare la nuova acquisizione, ha adottato un termine creato dal Franchini: il danno biologico. In seguito, lo sviluppo della materia del risarcimento dei danni alla persona è proseguito in maniera impetuosa, come è ovvio che sia.
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